Art.1
Costituzione, denominazione e sede
1. E' costituita con sede in Viserba di Rimini (RN) Via
Panzacchi n. 21 l'Associazione di volontariato denominata
“L’IPPOCAMPO”.
2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e non
ha scopo di lucro.
Art.2
Scopi e finalità
1. L’Associazione opera, in attività di volontariato,
principalmente a favore di soggetti terzi, e si propone di
sviluppare iniziative tese alla salvaguardia, promozione e
valorizzazione delle potenzialità sociali, economiche,
territoriali espresse dalla comunità del Territorio Riminese
attraverso lo strumento della memoria custodita nelle
persone, specialmente quelle più anziane, e nei luoghi e
nelle cose presenti in esso, al fine di rafforzare i legami
comunitari e solidaristici e migliorare la qualità della
vita dei cittadini, dell'ambiente e della coesione sociale.
2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso
e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività,
l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a
vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in
collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti
privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e
le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:
a) diffondere ed approfondire la storia locale e le
trasformazioni del territorio che hanno determinato in
grande parte la città come oggi la vediamo e la viviamo;
b) indagare la memoria custodita nelle persone con strumenti
idonei e tecnologicamente innovativi al fine di raccogliere,
catalogare, divulgare le esperienze personali, famigliari e
sociali per educarci e informarci ed aiutare i più giovani
ed i nuovi cittadini insediatisi che provengono da altri
paesi e con diverse culture a conoscere l’identità dei
nostri luoghi;
c) utilizzare le metodologie proprie dell’analisi sociale e
territoriale, interviste, catalogazione di audio, video,
fotografie, e manoscritti, disegni, e tutte quelle
espressioni della vita quotidiana e delle espressioni più
alte dell’arte e della memoria;
d) riproporre in maniera ragionata i materiali umani
raccolti con l’ausilio di interviste, video, fotografie,
disegni, progetti, ecc, , che costituiscono gli strumenti
caratterizzanti l’attività del Laboratorio e dei gruppi di
lavoro dell'Associazione;
e) creare una rete di incontro e di relazione con attività
di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera
autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, per la
diffusione e la proposizione di atti concreti a servizio
della comunità;
f) promuovere la conoscenza dell’identità territoriale
locale a favore degli altri per favorire la riscoperta delle
tradizioni, delle arti e dei mestieri, della volontà di
progredire dell’uomo sul suo territorio;
g) promuovere progetti e concorsi e stipulare convenzioni e
sinergie con enti pubblici e soggetti privati al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati;
h) promuovere iniziative culturali, politiche, sociali,
editoriali e scientifiche tese a divulgare le finalità
dell'associazione;
i) promuovere incontri, dibattiti, convegni, gruppi di
studio con enti governativi, forze politiche, organi di
stampa e di informazione in genere, nonché promuovere
manifestazioni di rilevanza sociale atti a sensibilizzare la
pubblica opinione sulle questioni inerenti le necessità dei
cittadini in genere ed anche verso il recupero di siti di
rilevanza storica, artistica ed antropologica;
l) individuare una sede sul territorio per custodire ed
elaborare le attività del Laboratorio permanente
(Laboratorio Urbano della memoria).
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte
dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni
personali, gratuite e volontarie for

nite dai propri aderenti.
4. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli
aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le
spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,
previa documentazione ed entro limiti preventivamente
stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto
economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro
dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di
socio.
Art.3
Risorse economiche- Fondo comune
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività
da:
contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non
esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i
beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è
mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione
né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale
avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
2. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato
direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione
dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
Art.4
Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri
dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone
fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione
degli scopi dell'Associazione.
Art.5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne
condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a
socio, deliberata dal Comitato Direttivo, che è subordinata
alla presentazione d'apposita domanda da parte degli
interessati.
2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa annuale.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si
pronuncia anche l'Asse

mblea.
4. La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
c) per comportamento contrastante con gli scopi
dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di
lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l
'Associazione;
f) per decesso.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei
soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima
di procedere all'esclusione, devono essere contestati per
iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono
mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte
dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione
sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa
annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza
del socio senza necessità di alcuna formalità.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.
Art.6
Doveri e diritti degli associati
1. I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e
le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi
associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa annuale di cui al
precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in
modo personale, spontaneo e gratuito.
2. I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse
dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di
tutta la documentazione relativa alla gestione
dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.
Art.7
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

Art.8
L'Assemblea
1. L'Assemblea, l’organo sovrano dell’associazione, è
composta da tutti i soci e può essere ordinaria e
straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in
Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni
socio non può ricevere più di una delega.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività
dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti il Comitato Direttivo;
c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma
di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
d) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di
nuovi associati.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del
Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso
Presidente o almeno un terzo dei membri del Comitato
Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino
l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono
presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua
assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da
altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le
convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da
affiggersi nei locale della sede sociale almeno venti giorni
prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il
luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima
e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a
distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le
adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i
soci.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In
seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
per delega.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano
approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per
la deliberazione riguardante lo scioglimento
dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio
residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
Art.9
Il Comitato Direttivo
1. Il Comitato direttivo è formato da un numero dispari di
membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti
dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo
rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono
fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei
componenti il Comitato direttivo decada dall'incarico il
Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione
nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica
fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da
parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non
procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva
Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro
dell’organo fino alla sua

naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in
carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché
provveda alla elezione di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente
e il Vice-Presidente.
4. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per
la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra
l’altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il bilancio;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all’attività sociale;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei
settori di attività in cui si articola la vita
dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della
quota associativa annuale.
5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in
caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di
entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione
scritta da spedirsi non meno di sette giorni prima della
riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il
Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta
motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le
proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei
suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo,
redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e
da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli
atti.
Art.10
Il Presidente
1. Il Presidente, eletto dal Comitato direttivo, ha il
compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci,
stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato
direttivo, le presiede e coordina l’attività
dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le
questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza
dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso
di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al
Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice
Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo
per l’elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del
Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri
chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nell'adunanza immediatamente successiva.
Art.11
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo,
laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene
eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi
e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in
carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla
l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del
bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto
dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e alle
assemblee, predispone la propria relazione annuale in tema
di bilancio consuntivo.
Art.12
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Art.13
Norma finale
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio
verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore.
Art.14
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si
fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge
vigenti in materia.
Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L.
266/91 |